LEGGO DAL SOLE 24 ORE DEL 7.07.2014
DA L'ESPERTO nr. 26/2315/pag. 911
DOMANDA: Può un sindaco. dopo due mandati in un
Comune di 900 abitanti, candidarsi a sindaco per un terzo
mandato? Quale legge lo consente?
RISPOSTA: Recentemente il legislatore, in occasione
dell'approvazione della legge che concerne "Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e sulle
fusioni dei Comuni"(disegno di legge Del Rio ora legge n. 56
del 7 aprile 2014) ha stabilito che nei Comuni con popolazione
fino a 3mila abitanti non si applicano le disposizioni relative all'obbligo
della non rielezione al compimento del secondo mandato
(articolo 51, comma 2 e 3 Tuel).
Per essi infatti infatti è consentito l'espletamento di un ulteriore
di un ulteriore terzo mandato consecutivo (articolo 1, comma 138)
Correlativamente, il legislatore ha altresì vincolato
tali Comuni a rispettare obblgatoriamente la rappresentazione
dei due sessi in giunta nella misura non inferiore ai 40%,
con arrotondamento aritmetico (in pratica, essendo previsti
un numero massimo di due assessori, si tratta di relalizzare
un rapporto di uno a uno tra i due sessi, in presenza dell'opzione
statutaria prevista nel numero massimo).
f,to Giorgio Lovili
__________
P.S. Allora in non capisco un cazzo! O San Pietro in Gu gode
di una legislazione personalizzata, o in giunta è sufficiente
il sindaco Bassi con il sesso che vale 2 donne (sindaco e assessora
donna). Dico male?
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